L'art. 19, d.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione di ''Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte''. In particolare L’art. 19, co. 1, come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, 160 prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano, come già previsto nella norma previgente:
- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;
- i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici
- i criteri di valutazione della Commissione;
- le tracce delle prove scritte.
A seguito delle modifiche normative sopra citate le amministrazioni pubblicano anche, se presenti:
- le tracce delle altre prove selettive;
- le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
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- Borse di studio per attività di ricerca, elencate in ordine di scadenza del Bando
- Procedure comparative incarichi lavoro autonomo (bando tutor, collaborazioni, ecc.), elencate in ordine di scadenza del Bando
- Borse, premi ed altri incentivi, elencati in ordine di scadenza del Bando
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- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013; Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001)